Divorzi e Separazioni Salerno

Lo Studio Legale Moliterno offre assistenza qualificata in tutte le delicate fasi del divorzio e della separazione personale dei coniugi, con particolare riguardo alle problematiche relative allaffidamento di minori ed ai conseguenti risvolti economici.

Prenota subito un appuntamento: Ti verrà fornita una prima consulenza legale gratuita e tutte le informazioni e i chiarimenti di cui hai bisogno.

La SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI è listituto con il quale si ottiene la sospensione di alcuni effetti giuridici del matrimonio (quali ad esempio la comunione dei beni, lobbligo di fedeltà e lobbligo di coabitazione). La separazione può essere chiesta – da uno o da entrambi i coniugi – quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

La separazione può essere consensuale o giudiziale.

La SEPARAZIONE CONSENSUALE si può richiedere nel caso di accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni essenziali (affidamento dei figli, diritto del genitore non affidatario, assegno di mantenimento in favore dei figli, eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa coniugale e dei beni acquistati in costanza di matrimonio). La separazione consensuale è veloce (il provvedimento di omologa può essere ottenuto in pochi mesi) ed economica (il contributo unificato per liscrizione a ruolo è di soli € 43,00). Il procedimento di separazione consensuale si introduce mediante il deposito di un ricorso nella Cancelleria del Tribunale competente territorialmente contenente lindicazione delle condizioni alle quali i coniugi intendono addivenire alla separazione, al quale dovranno essere allegati latto di matrimonio per estratto, i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi, nonché copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Il giudizio generalmente si conclude in una sola udienza, dinanzi al Presidente del Tribunale, alla quale dovranno comparire personalmente i due coniugi. Da questa data viene calcolato il termine di 6 mesi decorsi i quali sarà possibile chiedere il divorzio.

La SEPARAZIONE GIUDIZIALE, invece, prevede un vero e proprio procedimento contenzioso e può essere richiesta nel caso in cui non ci sia un accordo tra i coniugi. La separazione giudiziale è più lunga (può durare anche diversi anni) e costosa (il contributo unificato per liscrizione a ruolo è pari ad € 98,00). Il procedimento di separazione giudiziale è più complesso e si introduce mediante il deposito di un ricorso nella Cancelleria del Tribunale competente territorialmente, ad istanza di uno dei due coniugi, successivamente notificato allaltro coniuge. Alla prima udienza, alla quale dovranno comparire personalmente i due coniugi, il Presidente del Tribunale emette i provvedimenti temporanei e urgenti nellinteresse della prole e dei coniugi e fissa la data per ludienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore. Da questo momento la causa soggiace al rito ordinario (deposito di memorie integrative, assunzione di mezzi di prova, ecc.) e prosegue fino allemanazione della sentenza definitiva di separazione; dalla data della prima udienza di comparizione viene calcolato il termine di 12 mesi decorsi i quali sarà possibile richiedere il divorzio.

Il DIVORZIO (o, in caso di matrimonio concordatario, la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”) consiste nello scioglimento del vincolo matrimoniale. Esso può essere richiesto, da uno o da entrambi i coniugi, qualora si sia verificata la fine della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e siano decorsi 6 mesi dalludienza presidenziale di separazione (occorrerà attendere 12 mesi qualora la separazione sia stata giudiziale).

Il Divorzio può essere congiunto o giudiziale, a seconda che ci sia o meno un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni da adottare. La sentenza di divorzio comporta: 1) il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze; 2) leventuale perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo diversa autorizzazione; 3) leventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nelloggettiva impossibilità di procurarseli; 4) la perdita dei diritti successori; 5) il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se il coniuge è titolare di assegno divorzile; 6) il diritto ad una parte dellindennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza; 7) il diritto di visita dei figli da parte del genitore non affidatario, con conseguente assegno di mantenimento.

Oltre al tradizionale giudizio dinanzi al Tribunale, inoltre, è possibile ottenere la separazione o il divorzio anche direttamente presso uno studio legale, evitando di comparire dinanzi al Giudice. Si tratta della cd. negoziazione assistita, una procedura introdotta dalla L. 162/2014 che consiste nel redigere l’accordo tra i coniugi con la sola assistenza degli avvocati. Sono questi ultimi che - una volta fatto firmare agli ex coniugi l’accordo relativo alle condizioni essenziali (mantenimento, figli, ecc.), provvedono a trasmetterlo al Pubblico Ministero competente: se non ci sono figli, il PM si limita a un controllo formale; se ci sono figli, invece, prima di dare il via libera, verifica che lintesa non pregiudichi gli interessi della prole. In caso di parere negativo, laccordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. In caso di parere positivo, invece, gli avvocati devono trasmettere latto allufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni, concludendo così, in pochissimo tempo, l’intero iter.