La persona che ha subìto un danno - patrimoniale o non patrimoniale - a causa dell’eccessiva durata di un processo ha diritto a richiedere un’equa riparazione.
Ai sensi della legge n. 89/2001, cd. “legge Pinto” - modificata dal d.l. n. 83/2012 (l. n. 134/2012) - infatti, se la durata del giudizio è stata complessivamente superiore ai 6 anni (3 anni per il primo grado di giudizio, 2 anni per il secondo grado ed 1 anno per il giudizio di legittimità), è possibile richiedere alla Corte d’Appello competente il risarcimento del danno subìto, da addebitare al Ministero della Giustizia.
Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Per le cause svoltesi nel distretto di Salerno, è competente la Corte d’Appello di Napoli, mentre per le cause svoltesi nel distretto di Catanzaro è competente la Corte d’Appello di Salerno.
La domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Il ricorso, per la cui predisposizione è necessaria l’assistenza di un avvocato, deve essere corredato dai seguenti documenti, da allegare in copia autentica: atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; verbali di causa e provvedimenti del giudice; provvedimento che ha definito il giudizio. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
Il presidente della Corte d' Appello (o un suo delegato) provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge al Ministero di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione e le spese legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Contro il decreto di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. Tale opposizione deve essere decisa, entro quattro mesi, con decreto impugnabile per Cassazione. Nel caso in cui la domanda di indennizzo sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata sono previste sanzioni processuali per il ricorrente.
Puoi rivolgerTi allo Studio Legale Moliterno per richiedere l’equa riparazione del danno subito a causa dell’eccessiva durata del giudizio svoltisi nel distretto della Corte d’Appello di Salerno (competente territorialmente la Corte d’Appello di Napoli), nonché per l’attività di domiciliazione relativa alla richiesta di indennizzo per i procedimenti celebrati dinanzi al distretto della Corte d’Appello di Catanzaro (competente territorialmente la Corte d’Appello di Salerno).